Introduzione ai Dispositivi di Protezione Individuale - DPI


Cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I Dispositivi di Protezione Individuale, spesso indicati con l’acronimo inglese PPE (Personal Protective Equipment) rappresentano “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo" esattamente come indicato nel D.Lgs 9 aprile 2008 N. 81 - Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Pertanto, quando parliamo di salute e sicurezza sul lavoro non possiamo pensare di rinunciare di adottare tali dispositivi, ossia di misure preventive e protettive atte a garantire ai lavoratori la minor esposizione a possibili a rischi, infortuni e/o malattie professionali ogniqualvolta non vi è la possibilità di intervenire attraverso altre misure tecniche.

Ovviamente va ricordato che, in un ambiente di lavoro, i dispositivi di protezione non possono essere considerati sufficienti se fini a sé stessi; è fondamentale che per ogni lavoratore venga sempre e comunque garantito lo sviluppo di un’organizzazione lavorativa e gestionale che ponga di base elevata attenzione alla prevenzione primaria dei pericoli.


La realizzazione dei DPI si basa sull’applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 del 9 aprile 2016; tale norma tecnica garantisce una serie di requisiti essenziali che spaziano dai principi di progettazione fino ai livelli e alle classi di protezione.

Con principi di progettazione s’intende che i dispositivi devono necessariamente essere:

  • realizzati con materiali appropriati al loro impiego;

  • ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;

  • adeguati ai rischi da prevenire;

  • facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;

  • compatibili tra loro in caso di utilizzo di più dispositivi contemporaneamente.

 

Le attrezzature devono quindi essere progettate e fabbricate affinché al lavoratore sia garantito lo svolgimento dell'attività lavorativa senza impedimenti, assicurando, al contempo, un appropriato livello di protezione da possibili rischi. 

Invece con livelli e classi di protezione s’intende la suddivisione di categoria descritta nel D.Lgs 4 dicembre 1992 N. 475. In base alla gravità del rischio dal quale proteggono il lavoratore si suddividono in:

  • DPI di Categoria I: ossia dispositivi che proteggono da effetti lesivi di lieve entità facilmente reversibili;

  • DPI di Categoria II: ossia dispositivi che proteggono da effetti lesivi di media entità;

  • DPI di Categoria III: ossia dispositivi che proteggono da gravi effetti lesivi di carattere permanente o da rischi di morte.

In ogni caso ciascuna attrezzatura deve necessariamente essere adeguata alle caratteristiche del luogo e del sistema di lavoro e deve tassativamente riportare la marcatura CE (apposta in modo visibile, leggibile e indelebile), come previsto dal Regolamento (UE) 2016/425.


Sebbene, in accordo al D.lgs citato a inizio pagina, il datore di lavoro abbia l’obbligo di fornire ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione necessari, oltre a un adeguata formazione circa l'utilizzo degli stessi, è molto importante che anche il lavoratore non dimentichi i suoi doveri verso le attrezzature fornite. In particolare, l’uso dei dispositivi deve avvenire in modalità corretta, secondo le istruzioni e le procedure ricevute. Vanno pertanto mantenuti puliti, in buone condizioni e non va apportata alcuna modifica di propria iniziativa poiché trasformerebbe lo strumento inadeguato a garantire il livello di protezione per cui è stato realizzato. Ovviamente possibili difetti o problematiche che ne impediscono il corretto utilizzo vanno comunicate tempestivamente.